La valutazione tecnica della funzione genitoriale – Introduzione
Per gran parte del XX secolo, negli Stati Uniti le decisioni in materia di affidamento dei figli furono influenzate dalla Tender Years Doctrine (la “dottrina della tenera età”), secondo cui, soprattutto nei primi anni di vita, l’interesse del bambino era ritenuto meglio tutelato attraverso l’affidamento alla madre.
Tale orientamento rappresentava il superamento della precedente preferenza quasi assoluta concessa al padre e si fondava sull’idea che la madre fosse naturalmente più adatta ad accudire i figli piccoli. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta, profondi cambiamenti sociali, culturali e giuridici portarono progressivamente all’abbandono di questo criterio.
L’affermarsi del principio di uguaglianza tra i genitori e la crescente attenzione al best interests of the child condussero i tribunali americani a sostituire la preferenza fondata sul genere con una valutazione individuale delle capacità educative e relazionali di ciascun genitore.
Nacque così il criterio della parental fitness (idoneità genitoriale), secondo il quale l’affidamento esclusivo del figlio a un genitore doveva essere deciso sulla base delle concrete competenze e della capacità del genitore di garantire il sereno sviluppo psicofisico del figlio, come traspariva dalla Legge 184 del 4 maggio del 1983.
Art. 2:
“Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione”.
Possiamo ben comprendere l’importanza che ha avuto in tal senso l’aggettivo “idoneo” riferito all’ambiente familiare in generale e alla genitorialità in particolare. Come potrebbe il giudice stabilire se un dato ambiente familiare sia o meno idoneo ad assicurare “il mantenimento, l’educazione e l’istruzione” al minore se non attraverso il lavoro di un consulente?
Questo cambiamento ebbe una conseguenza di grande rilievo: l’introduzione a pieno titolo della prassi costituita dalla valutazione della funzione genitoriale nei procedimenti di affidamento. Stiamo parlando soprattutto della “consulenza tecnica d’ufficio” (CTU) disposta dal giudice del Tribunale dei Minorenni (TM), svolta soprattutto da psichiatri, psicoterapeuti, psicologici, medici, neuropsichiatri, e della “relazione tecnica” redatta dai Servizi Sociali, sempre su richiesta del giudice.
Nella gestione istituzionale, in particolare giuridica e socioassistenziale, dei sistemi relazionali afflitti da criticità all’interno dei quali si trova un minore, dall’emanazione in poi la relazione tecnica ha giocato un ruolo di primo piano in vista della decisione del giudice. Con il passar del tempo ci si è però scontrati con un problema.
Se più o meno tutti sono in grado di stabilire se il bambino viene nutrito in modo adeguato (se ad esempio mangia tre volte al giorno e se non mangia solo patatine fritte) quando si tratta di dimensioni meno palpabili e certamente più complesse come l’educazione, il rapporto affettivo e via dicendo, a quali criteri oggetti ci si può riferire?
Per quanto riguarda in particolare gli assistenti sociali, nel Codice Deontologico del 2009, l’articolo 9 stabiliva che:
“Nell’esercizio delle sue funzioni l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti”.
Con il nuovo Codice del 2020 la formulazione è stata riorganizzata e i principi sono stati redistribuiti in articoli diversi. Più che il Codice deontologico è la natura stessa della relazione tecnica a imporre determinati requisiti; una relazione destinata all’autorità giudiziaria dovrebbe:
- indicare chiaramente i fatti direttamente osservati
- indicare le fonti delle informazioni (colloqui, documenti, dichiarazioni di terzi, ecc.)
- separare i fatti dalle valutazioni professionali
- motivare le conclusioni con elementi oggettivi.
Di fatto, nelle loro relazioni ci ritroviamo oggi – e forse ciò accadeva spesso pure ieri – di fronte alla valutazione del funzionamento della famiglia e della funzione genitoriale, peraltro in assenza di adeguate competenze in tal senso. Spesso traspare una sorta di delega implicita che rende gli operatori dei Servizi Sociali una sorta di “braccio decisionale” del giudice.
Senza voler fare di tutta l’erba un fascio, nel corso del presente lavoro prenderemo in esame alcune relazioni, le quali non costituiscono casi estremi bensì, al contrario, esempi rappresentativi del consueto modo di lavorare dei consulenti.
La tesi sviluppata nel presente lavoro è che queste relazioni possono risultare fortemente pregiudizievoli nei confronti della corretta gestione delle criticità della famiglia come del rapporto genitore-figlio, finendo per supportare i cosiddetti “affidi selvaggi”, in totale dispregio dei principi del “supremo interesse” e della “tutela del minore”.
Le falle che, come vedremo, caratterizzano tali relazioni dal punto di vista formale, in particolare sotto il profilo logico-scientifico, comportano tre intollerabili rischi:
- valutazione inadeguata del funzionamento del sistema familiare
- mancato allineamento dell’azione dei diversi professionisti che si occupano della famiglia e segnatamente del minore
- attuazione di un intervento non adeguato o addirittura lesivo dei reali bisogni di quest’ultimo.
Nella peggiore anche se purtroppo non remota delle ipotesi, il minore può essere allontanato dalla famiglia senza che ve ne sia l’assoluta necessità, senza che strade alternative siano state adeguatamente esplorate e attuati efficaci interventi di natura riparativa.
